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Lettera del Presidente STML: convegno di Firenze del 8 marzo 2026

  • 10 ore fa
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Cari Soci

innanzitutto, grazie per l’ampia adesione che avete dimostrato e grazie ancora a Martina Focardi, senza il cui fondamentale apporto organizzativo ed economico non avremmo raggiunto il successo cui siamo pervenuti, 200 presenze, anche da fuori regione (abbiamo avuto i complimenti anche dal Presidente della FAMLI Arnaldo Migliorini che, da Milano, nella stessa serata di venerdì mi ha telefonato).

Quanto emerso dai lavori rafforza il convincimento del necessario confronto con le componenti di calibro clinico specialistiche e la giurisprudenza, avvocati e giuristi, quali quelli che hanno aderito al nostro invito. Trattasi di confronto finalizzato ad una sempre più fruttuosa dialettica per fare” una buona medicina legale che deve essere sostenuta da evidenze scientifiche le quali non possono essere ignorate, ribadendosi il concetto di come i barème sono solo strumenti indicativi del danno sul minore il quale deve essere valutato tenendo conto dell’evolutività riparativa dell’iniziale lesione e delle sue possibili ripercussioni anche a notevole distanza di tempo, indipendentemente dai diktat temporali di cui all’imperante industrializzazione del sistema risarcitorio.


Cosa brevemente ricordare:

Franco Marozzi, stante ormai la prevalente prassi medico legale di trasformare economicamente il nostro giudizio valutativo, ha sottolineato la crisi dell’attuale sistema risarcitorio, stigmatizzata dall’iniqua corresponsione economica del danno non patrimoniale, tra minore ed anziano, conseguente ad una macro-lesione;

Luigi Mastroroberto ha illustrato i presupposti metodologici connessi ad una corretta stima del danno emergente, componente di specifica competenza valutativa medico legale ed economicamente sempre più rilevante;

Beatrice Defraia ha sussunto il corollario che deve essere seguito per una giusta ed adeguata valutazione medico legale del macrodanno nel minore il quale, essendo caratterizzato da una “menomazione dinamica”, non può prescindere dalla valutazione dello stato anteriore nonché dalla crescita/evoluzione del soggetto, dalle ripercussioni socio relazionali, scolastico lavorative, dai bisogni assistenziali e dalle conseguenze in ambito familiare ed ambientale.

Altresì è emerso come il macrodanno del minore non si esaurisce nella sola alterazione corporea essendo causa anche, e talora non irrilevante, di menomazione psichica

Si rimanda agli atti per le dotte relazioni giuridico giurisprudenziali dell’avvocato Realdo Colombo e del consigliere Marco Rossetti, ove sono stati affrontati i termini di un corretto risarcimento anche del danno patrimoniale, troppo spesso non adeguatamente richiesto da parte ricorrente e che, indipendentemente dalla scelta tra capitalizzazione anticipata e rendita, la quale deve ancora trovare adeguato strumento applicativo. Bene, comunque, ricordare che trattasi di ambito risarcitorio connesso ad una indagine anamnestico-descrittiva, di competenza medico legale, sulle potenziali future capacità attitudinali/lavorative del minore macro leso.

Il consigliere Marco Rossetti, da par Suo, ha evidenziato, tra l’altro, che il Codice Civile permette di lasciare aperta la possibilità di una valutazione differita, di cui, in casi molto complessi ed a prognosi incerta, si deve tener conto prima di stigmatizzare la menomazione residua.

Infine, come non ricordare le interessanti relazioni dei medici in formazione delle tre scuole di specializzazione della Toscana che purtroppo, stante il prolungarsi della sessione della mattina, non hanno avuto, pur centrando il tema del convegno, l’attenzione che meritavano.

Questa è solo una brevissima sintesi rimandando ulteriori riflessioni, che speriamo ci facciate pervenire, alla pubblicazione sul sito della STML delle relazioni


Il Presidente

Aurelio Bonelli

                         

Firma Bonelli

  




 
 
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