
La Corte di Cassazione Civile, sez. III, con la sentenza del 6 Febbraio 2025, n. 3016, nega l'indennizzo in polizza privata infortuni per l'infezione da Coronavirus contratta da un medico di medicina generale durante la fase pandemica.
Secondo la Suprema Corte, infatti, l'infezione da Coronavirus configura una malattia e non un infortunio.
Il fatto e l'iter giudiziario
Gli eredi di un medico di medicina generale deceduto per il Covid-19 a seguito di infezione contratta in occasione di lavoro durante la fase pandemica, agiscono nei confronti dell'assicuratore con il quale il medico aveva stipulato una polizza contro il rischio di morte o invalidità derivanti da infortunio.
Nel primo grado di giudizio, il Tribunale di Vercelli dichiara l'operatività della polizza, condannando l'assicuratore al pagamento dell'indennizzo previsto dal contratto in caso di morte.
La Corte di Appello di Torino si esprime invece contrariamente, affermando che la polizza infortuni del medico qualificherebbe l'infezione da coronavirus come malattia e non come infortunio.
Gli eredi decidono pertanto di ricorrere in Cassazione.
La decisione della Cassazione
Il Supremo Collegio (Presidente De Stefano - Relatore rossetti) rigetta il ricorso degli eredi, confermando la decisione del giudice di primo grado. La polizza del medico non opera per episodi infettivi da Coronavirus.
Partendo dalle definizioni di infortunio e malattia della polizza privata (infortunio: "evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza l'inabilità o la morte"; malattia: "ogni alterazione patologica dello stato di salute che causi l'impossibilità dell'assicurato di prestare la propria opera"), la Corte arriva ad affermare che nel caso di specie l'infezione da coronavirus deve essere sussunta alla stregua di una malattia e come tale non coperta dalla polizza.
Viene, inoltre, negata l'equiparazione tra infezione in ambito giuslavoristico (in ambito INAIL l'infezione da Coronavirus è infortunio indennizzabile) e infezione in ambito di polizza privata infortuni.
Ritiene giuridicamente insostenibile l'estensione della normativa speciale dettata per l'assicuratore sociale (art. 42 legge 24 aprile 2020, n. 27), nata in una fase di emergenza per fronteggiare una situazione eccezionale in imprevedibile quale quella pandemica, all'assicuratore privato.
Trattasi di pronuncia che potrà assumere particolare rilevanza nella risoluzione delle controversie ancora esistenti sul punto e che hanno alimentato, fino ad oggi, il dibattito dottrinario e non solo.